Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – Livorno

COVID-19

Diramiamo, per opportuna conoscenza, la nota pubblicata sulla rete civica del Comune di Livorno riguardante il decreto relativo alle  Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19:

Livorno, 5 marzo 2020 – Il presidente del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministro della sanità, ha emanato nella serata di mercoledì 4 marzo un decreto che riporta nuove indicazioni (in via precauzionale) per la prevenzione del coronavirus.

Qui il link al decreto completo che riguarda tutto il territorio nazionale http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241


Per quanto riguarda il territorio della regione Toscana (e quindi anche la città di Livorno) dal decreto si evince che sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ordine e grado e nelle università fino al 15 marzo.


Inoltre all’articolo 1 sono indicate le strutture culturali, sportive, ludico-ricreative che devono essere chiuse o sottoposte a limitazioni per la frequentazione o partecipazione ad eventi.

A seguire l’articolo 1 del decreto .

ART. 1
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a)      sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto  personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b)      sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
c)      sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);
d)      limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa;
e)      sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

Questo il testo integrale del decreto  http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241

Grazie LA PRESIDENTE Prof. Roberta Foresi

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