Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – Livorno

Statuto

“STATUTO SOCIALE DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS
TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI ART. 1 (S)
COSTITUZIONE E SEDE

1. L’Unione Italiana dei Ciechi, fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta
in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ha personalità giuridica di diritto
privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, ed ha la sua sede
centrale e legale in Roma, Via Borgognona, 38, cap 00187 ed assume la
denominazione di “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-
ONLUS”.
2. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS nella
propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione “organizzazione
non lucrativa di utilità sociale”, ovvero l’acronimo “ONLUS”.
ART. 2 (S)
RAPPRESENTANZA E TUTELA
1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS, posta sotto la
vigilanza del Ministero dell’Interno, esercita le funzioni di
rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e
degli ipovedenti ad essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947,
n. 1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978.
ART. 3 (S)
SCOPI
1. Scopo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS-, che
opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale, è l’integrazione dei ciechi e degli ipovedenti nella
società.
2. L’Unione promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite
strutture operative, ogni iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti,
in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni
competenti o, relativamente a tipologie d’interventi non realizzate da
queste, previa comunicazione alle medesime.
3. In particolare:
a) favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei
ciechi e degli ipovedenti, la loro equiparazione sociale e
l’integrazione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo
scopo specifici interventi;
b) promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità, per il
recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi e
degli ipovedenti;
c) promuove ed attua iniziative per l’istruzione dei ciechi e degli
ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;
d) promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi e per gli
ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l’attività
professionale in forme individuali e cooperative;
e) attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei ciechi e
degli ipovedenti, con particolare attenzione ai pluriminorati e agli
anziani;
f) opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la
disponibilità di sempre più avanzati strumenti;
g) promuove ed attua le attività sportive volte allo sviluppo psicofisico
dei non vedenti e degli ipovedenti, anche in collaborazione con altri
organismi”;
h) Favorisce la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali,
aderendovi in qualità di socio con propri finanziamenti.
4. È fatto divieto, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 5, del D.
L.vo 460/97, di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi
precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4 (S)
RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI
1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS può aderire ad
organizzazioni nazionali ed internazionali per il conseguimento degli
scopi associativi.
ART. 5 (S)
INDIPENDENZA PARTITICA E CONFESSIONALE
1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS esplica la
propria opera con apartiticità e aconfessionalità, ispirandosi ai principi
della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana e
dell’Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità del 13/12/2006, ratificata in Italia con
Legge n. 18 del 03/03/2009.
2. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS attua per i soci
effettivi una disciplina uniforme del rapporto associativo e modalità
associative volte a garantire l’effettività del rapporto, con esclusione
della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti,
nonché per la nomina degli organi sociali.
3. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS garantisce la
libera eleggibilità dei propri organi, osservando il principio del voto
singolo.
4. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS adotta il
principio della sovranità della assemblea dei soci.
TITOLO II
DEI SOCI
ART. 6 (S)
CATEGORIE DI SOCI
1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS comprende
quattro categorie di soci: effettivi, tutori, sostenitori e onorari:
a) soci effettivi sono i cittadini ciechi totali, ciechi parziali e gli
ipovedenti (articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 3.4.2001, n. 138);
b) soci tutori sono i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti
giudiziali;
c) soci sostenitori sono tutti i cittadini vedenti che contribuiscono
economicamente all’attività dell’Unione o che prestano la loro opera
gratuita a vario titolo in favore dell’Unione;
d) soci onorari sono coloro che rendono particolari servigi
all’organizzazione ed ai ciechi ed agli ipovedenti o che illustrano la
categoria con la loro attività nel campo sociale culturale e scientifico.
2. Possono essere soci dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-
Onlus anche i ciechi e gli ipovedenti stranieri residenti sul territorio
nazionale.
ART. 7 (S)
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa nel rispetto
delle norme statutarie e regolamentari.
2. I soci effettivi ed i soci tutori hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
3. Dovere di tutti i soci è il rispetto delle norme statutarie e regolamentari,
nonché delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.
4. I soci effettivi e i soci tutori hanno il dovere di pagare la quota
associativa. La morosità comporta la sospensione automatica dai diritti
associativi.
ART. 8 (S)
DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci effettivi maggiorenni ed
i soci tutori. I soci tutori non possono essere eletti alle cariche di
Presidente.
2. I vedenti maggiorenni possono essere eletti nei Consigli delle Sezioni
Provinciali fino ad un terzo dei componenti e nei Collegi dei Sindaci
senza limitazioni di numero. Vanno esclusi dal computo di 1/3 dei
componenti i soci tutori
3. Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici.
ART. 9 (S)
CIECHI ED IPOVEDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
1. I ciechi e gli ipovedenti cittadini italiani residenti all’estero hanno gli
stessi diritti e doveri di quelli residenti in Italia.
TITOLO III
ORGANI DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI
IPOVEDENTI-ONLUS
ART. 10 (S)
ORGANIZZAZIONE
1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS è costituita da
una struttura nazionale e da strutture regionali e provinciali, dotate,
secondo le norme del presente Statuto e dei regolamenti in vigore,di
autonomia gestionale, amministrativa, patrimoniale e fiscale.
ART. 11 (S)
ORGANI DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI
IPOVEDENTI-ONLUS
1. Sono Organi della struttura nazionale:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Presidente Nazionale;
c) il Consiglio Nazionale;
d) la Direzione Nazionale;
e) l’Ufficio di Presidenza Nazionale;
f) il Collegio dei Probiviri;
g) il Collegio Nazionale dei Sindaci;
h) l’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti
2. Sono organi delle strutture regionali:
a) il Presidente Regionale;
b) il Consiglio Regionale;
c) l’Ufficio di Presidenza Regionale;
d) il Collegio dei Sindaci del Consiglio Regionale;
e) l’Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti
3. Sono organi delle strutture provinciali:
a) l’Assemblea della Sezione Provinciale;
b) il Presidente della Sezione Provinciale;
c) il Consiglio della Sezione Provinciale
d) l’Ufficio di Presidenza della Sezione Provinciale;
e) il Collegio dei Sindaci della Sezione Provinciale;
4. Le riunioni degli Organi collegiali sono valide anche se tenute per
teleconferenza.
5. Ai titolari degli Organi monocratici ed ai componenti degli Organi
collegiali compete una indennità di carica stabilita dalle strutture di
appartenenza nei modi ed entro i limiti di legge e del Regolamento
Generale.
TITOLO IV
DEL CONGRESSO NAZIONALE
ART. 12 (S)
COMPETENZE DEL CONGRESSO
1. Il Congresso è l’organo supremo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti-ONLUS e determina l’indirizzo della politica associativa.
2. Sono di sua competenza:
a) la discussione e l’approvazione della relazione morale del Consiglio
Nazionale e delle risoluzioni di indirizzo sulla politica associativa;
b) le modifiche dello Statuto Sociale;
c) l’elezione del Presidente Nazionale;
d) l’elezione di 20 Consiglieri Nazionali.
ART. 13 (S)
CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO
1. Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni cinque anni, e, in via
straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario
o lo richiedano almeno i 2/3 dei Consigli Regionali.
ART. 14 (S)
COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO
1. Il Congresso è composto dai delegati eletti nelle Assemblee delle Sezioni
Provinciali nella seguente misura:
– per le Sezioni fino a 1.000 soci, uno ogni 400 soci o frazioni pari o
superiori a 200;
– per le Sezioni con oltre 1.000 soci, uno ogni 400 soci o frazioni pari o
superiori a 300.
2. Ogni Sezione ha comunque diritto a un delegato, indipendentemente dal
numero dei soci.
3. Per il computo dei soci si considerano le iscrizioni in regola con la quota
associativa dell’anno precedente.
4. Sono componenti di diritto del Congresso il Presidente Nazionale, i
Consiglieri Nazionali ed i Presidenti delle Sezioni Provinciali.
5. Le deliberazioni del Congresso sono valide quando sono presenti la metà
più uno degli aventi diritto al voto.
ART. 15 (S)
ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO
1. Il Congresso elegge con voto palese il proprio Presidente, due Vice
Presidenti, sette scrutinatori, di cui almeno due non vedenti, e cinque
questori tutti vedenti. Il Presidente nomina il Segretario del Congresso.
2. Il Congresso costituisce le seguenti Commissioni:
a) Commissione per la verifica dei poteri;
b) Commissione per le modifiche dello Statuto Sociale;
c) Commissione elettorale.
3. Il Congresso può, inoltre, articolarsi in Sezioni di lavoro.
TITOLO V
DEL PRESIDENTE NAZIONALE
ART. 16 (S)
COMPETENZE DEL PRESIDENTE NAZIONALE E
RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’UNIONE ITALIANA DEI
CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS
1. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS.
2. Il Presidente Nazionale inoltre:
a) convoca e presiede il Consiglio e la Direzione Nazionali;
b) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera
della Direzione Nazionale. Provvede autonomamente a resistere in
giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e
possessori, informandone la Direzione Nazionale nella prima seduta
utile;
c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Direzione
Nazionali ;
d) adotta deliberazioni d’urgenza soggette a ratifica della Direzione
Nazionale nella prima riunione utile.
3. Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito
dal Vice Presidente Nazionale.
TITOLO VI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
ART. 17 (S)
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
1. Il Consiglio Nazionale è costituito:
a) dal Presidente Nazionale;
b) da venti Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso;
c) dai Presidenti Regionali e dai Presidenti delle Sezioni delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
ART. 18 (S)
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
1. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l’anno, e in
via straordinaria ogniqualvolta la Direzione Nazionale lo ritenga
necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri
Nazionali.
ART. 19 (S)
COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
1. Il Consiglio Nazionale:
a) delibera la convocazione del Congresso;
b) elegge nel proprio seno la Direzione Nazionale tra i venti Consiglieri
eletti dal Congresso Nazionale. Sono eletti i dieci Consiglieri che
ottengono il voto della maggioranza degli aventi diritto;
c) vota la sfiducia alla Direzione Nazionale su mozione proposta da
almeno 1/3 dei propri componenti. L’approvazione della mozione da
parte della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale
comporta la decadenza automatica della Direzione Nazionale;
d) elegge il Presidente Nazionale in caso di sopravvenuta incapacità o
di vacanza comunque determinatasi;
e) vota la sfiducia al Presidente Nazionale su mozione proposta da
almeno 1/3 e approvata da 2/3 dei suoi componenti, nel qual caso il
Presidente Nazionale deve dimettersi;
f) elegge i Probiviri effettivi e supplenti;
g) elegge due Sindaci effettivi e due supplenti;
h) nomina il Segretario Generale, su proposta della Direzione
Nazionale;
i) nomina i soci onorari;
j) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività
dell’Unione e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
k) approva entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione
programmatica ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;
l) approva il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti
dell’Unione, su proposta della Direzione Nazionale;
m) determina l’entità della quota sociale, nonché le percentuali di
distribuzione della quota stessa tra Sede Centrale, Consigli Regionali
e Consigli delle Sezioni Provinciali;
n) nomina i Direttori dei Periodici editi dall’Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti-ONLUS, che costituiscono il Comitato Stampa;
o) nomina Commissioni per la verifica amministrativa, su proposta
della Direzione Nazionale;
p) può costituire Consigli di Amministrazione o Comitati per la
gestione di specifiche attività proprie dell’Unione;
q) delibera la costituzione e la soppressione delle Sezioni Provinciali,
su proposta del Consiglio Regionale competente.
TITOLO VII
LA DIREZIONE NAZIONALE
ART. 20 (S)
COMPOSIZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE
1. La Direzione Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, e da dieci
componenti eletti dal Consiglio Nazionale tra i 20 Consiglieri Nazionali
eletti dal Congresso.
2. In caso di sopravvenuta incapacità, o di vacanza, comunque determinata,
i componenti della Direzione Nazionale vengono sostituiti mediante
elezione integrativa da parte del Consiglio Nazionale.
3. Le dimissioni contemporanee di almeno sei componenti determinano la
decadenza dell’intera Direzione Nazionale, che dovrà essere rinnovata.
ART. 21 (S)
CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE
1. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale almeno
sei volte all’anno e ogniqualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga
necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei componenti la
Direzione stessa.
ART. 22 (S)
COMPETENZE DELLA DIREZIONE NAZIONALE
1. La Direzione Nazionale:
a) elegge tra i suoi componenti, su proposta del Presidente Nazionale, il
Vice Presidente Nazionale e il terzo componente dell’Ufficio di
Presidenza Nazionale;
b) attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
c) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Segretario Generale;
d) delibera l’assunzione del personale dipendente dalla Sede Centrale e
adotta il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il
personale dipendente dall’Unione;
e) nomina un Istituto Cassiere;
f) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell’Unione nelle
Commissioni ministeriali, negli organismi e nei consigli di
amministrazione degli enti nazionali o interregionali, nonché nelle
organizzazioni internazionali;
g) predispone per ciascun esercizio il Bilancio Preventivo, le sue
eventuali variazioni, e il Bilancio Consuntivo;
h) propone al Consiglio Nazionale il Regolamento Generale e gli altri
Regolamenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-
Onlus;
i) nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio
Regionale di cui si sia verificata la vacanza;
j) nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Regionali;
k) può, ove ne ravvisi l’opportunità, esercitare il controllo
amministrativo sui Consigli Regionali e sulle Sezioni Provinciali;
l) autorizza le iniziative proposte dai Consigli Regionali quando
esorbitano dall’ambito regionale;
m) autorizza l’acquisto e l’alienazione dei beni immobili dell’Unione,
n) in caso di urgenza adotta deliberazioni in materie di competenza del
Consiglio Nazionale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio
medesimo nella prima riunione utile;
o) delibera sugli argomenti che non siano espressamente riservati alla
competenza del Consiglio Nazionale.
TITOLO VIII
DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE
ART. 23 (S)
UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE
1. L’Ufficio di Presidenza Nazionale è composto dal Presidente Nazionale,
dal Vice Presidente Nazionale e dal componente della Direzione
Nazionale da questa eletto. Collabora con il Presidente
nell’assolvimento dei compiti statutari.
TITOLO IX
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DELLE SANZIONI
DISCIPLINARI
ART. 24 (S)
COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due
supplenti eletti dal Consiglio Nazionale tra soci effettivi di chiara
condotta morale, civile, ed associativa.
2. Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi componenti effettivi il
Presidente, che lo convoca ogni qualvolta ve ne sia la necessità.
3. Al Collegio Nazionale dei Probiviri competono le decisioni in materia di
sanzioni disciplinari, su proposta del Consiglio Nazionale, della
Direzione Nazionale, dei Consigli Regionali e dei Consigli delle
Sezioni Provinciali.
ART. 25 (S)
SANZIONI DISCIPLINARI
1. Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai soci sono: la
censura, la sospensione fino a tre anni, l’espulsione.
2. La censura viene adottata quando vengano commesse mancanze lesive
dell’Unione, dei suoi Organi o di soci. La censura viene anche adottata
nei confronti di soci che abbiano violato i doveri indicati dall’art. 7 del
presente Statuto.
3. La sospensione viene irrogata a coloro che siano stati soggetti più volte a
censura, o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in
misura grave le mancanze previste dal comma precedente.
4. L’espulsione viene adottata nei confronti di soci che siano stati sospesi
più volte o che abbiano commesso in misura gravissima le mancanze
previste dal terzo comma.
5. Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati
con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.
6. Ai vedenti componenti degli organi collegiali si applicano le stesse
sanzioni previste per i soci, fatta eccezione per la espulsione che è
sostituita dalla decadenza dalla carica ricoperta.
TITOLO X
DEL PATRIMONIO SOCIALE E DEI PROVENTI
ART. 26 (S)
IL PATRIMONIO
1. Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di cui
l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS abbia la proprietà
a qualsiasi titolo ed è amministrato dalla Direzione Nazionale, dai
Consigli Regionali e dalle Sezioni Provinciali secondo quanto stabilito
dal Regolamento Generale.
ART. 27 (S)
ENTRATE
1. Le entrate dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS
sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dalle rendite patrimoniali;
c) dagli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato degli Enti
Locali e di altri Enti pubblici e privati;
d) da donazioni, lasciti ed oblazioni;
e) dai proventi di iniziative di carattere economico e da ogni altra
entrata.
2. Gli utili ed avanzi di gestione delle attività di carattere economico
vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO XI
DEI COLLEGI DEI SINDACI
ART. 28 (S)
COMPOSIZIONE DEI COLLEGI DEI SINDACI
1. I Collegi dei Sindaci sono il Collegio Centrale, i Collegi Regionali e i
Collegi Provinciali.
2. I componenti del Collegio Centrale sono nominati: in numero di due
effettivi e due supplenti dal Consiglio Nazionale su proposta del
Presidente Nazionale; in numero di uno dal Ministero dell’Interno; in
numero di uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e in numero
di uno dal Ministero per i Beni Culturali. I componenti dei Collegi
Regionali e dei Collegi Provinciali, in numero di tre effettivi e due
supplenti sono eletti rispettivamente, dal Consiglio Regionale e dal
Consiglio della Sezione Provinciale.
3. Ciascun Collegio elegge il suo Presidente tra i membri effettivi.
ART. 29 (S)
COMPETENZE DEI COLLEGI DEI SINDACI
1. Il Collegio Centrale dei Sindaci verifica la gestione economica e
finanziaria degli organi centrali, ispeziona almeno ogni tre mesi i libri e i
documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale.
2. Al termine di ogni esercizio presenta al Consiglio Nazionale la relazione
sul Bilancio Consuntivo ed esprime parere sul Bilancio Preventivo.
3. I Collegi Regionali e i Collegi Provinciali dei Sindaci:
a) verificano la gestione economica e finanziaria dei Consigli Regionali
e delle Sezioni Provinciali;
b) verificano almeno trimestralmente i documenti contabili e lo stato di
cassa redigendone il verbale;
c) redigono la relazione sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio
Preventivo.
TITOLO XII
DELL’ISTITUTO CASSIERE
ART. 30 (S)
L’ISTITUTO CASSIERE
1. L’Istituto Cassiere della Sede Centrale, dei Consigli Regionali e delle
Sezioni Provinciali è scelto tra Istituti di Credito di provata solidità.
2. Il servizio di cassa e di conto corrente è regolato da apposita convenzione.
TITOLO XIII
DEL SEGRETARIO GENERALE
ART. 31 (S)
NOMINA E COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE
1.Il Segretario Generale dell’Unione è nominato dal Consiglio Nazionale su
proposta della Direzione Nazionale.
2. Il Segretario Generale:
a) partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Direzione
Nazionale e dell’Assemblea dei Quadri Dirigenti e ne redige i
verbali;
b) controfirma gli ordini di pagamento e di incasso;
c) assiste il Presidente Nazionale e gli altri Organi nazionali
nell’espletamento delle loro funzioni e nello svolgimento delle
iniziative di carattere associativo;
d) sovrintende al funzionamento degli uffici della Sede Centrale, ed è
responsabile dell’efficacia dell’azione amministrativa;
e) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale della Sede
Centrale, nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.
3. In caso di impedimento temporaneo, il Segretario Generale viene
sostituito nelle sue funzioni da altra persona di nomina della Direzione
Nazionale.
4. Funzioni analoghe vengono svolte dai segretari regionali e sezionali.
TITOLO XIV
DEGLI ORGANI REGIONALI
ART. 32 (S)
ORGANIZZAZIONE SU BASE REGIONALE
1. Le strutture regionali corrispondono al territorio delle Regioni a statuto
ordinario e speciale.
2. Gli Organi regionali hanno sede di norma presso la Sezione nel
capoluogo di regione.
3. Il Consiglio Regionale rappresentativo del territorio di competenza è
l’organismo intermedio su cui si fonda l’organizzazione dell’Unione
Italiana Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus.
ART. 33 (S)
IL PRESIDENTE REGIONALE
1. Il Presidente Regionale è il rappresentante legale dell’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS nell’ambito regionale, ed ha la
direzione dell’attività associativa svolta in tale ambito.
2. Il Presidente inoltre:
a) convoca e presiede il Consiglio e l’Ufficio di Presidenza;
b) dà esecuzione ai deliberati del Consiglio Regionale;
c) firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti il
Consiglio Regionale, esclusi gli atti di cui alla lettera m) dell’art. 22.
d) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del
Consiglio Regionale. Provvede autonomamente a resistere in
giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e
possessori, informandone il Consiglio Regionale nella prima
riunione utile;
e) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del
Consiglio Regionale da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso
nella prima riunione utile.
3. Il Vice Presidente Regionale sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento.
ART. 34 (S)
IL CONSIGLIO REGIONALE
1. Il Consiglio Regionale è composto da:
a) I Presidenti delle Sezioni Provinciali, che sono componenti di diritto.
b) I componenti eletti dalle Assemblee delle Sezioni Provinciali, in
numero di uno per ogni sezione fino a 1.000 soci effettivi, di due per
ogni sezione fino a 2.000 soci effettivi, di tre per ogni sezione fino a
3.000 soci effettivi, di quattro per ogni sezione con oltre 3.000 soci
effettivi.
2. Nella Regione Valle d’Aosta e nelle Province Autonome di Trento e
Bolzano i Consigli delle Sezioni Provinciali svolgono anche le funzioni
di Consiglio Regionale.
ART. 35 (S)
COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE
1. Il Consiglio Regionale rappresenta e tutela gli interessi dei ciechi e degli
ipovedenti nell’ambito del territorio regionale, ed a tale scopo coordina
le attività delle Sezioni Provinciali e determina l’indirizzo dell’attività
associativa in campo regionale.
2. Il Consiglio Regionale inoltre:
a) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il
Consigliere Delegato e nelle Regioni con almeno 15 Consiglieri altri
due componenti, che costituiscono l’Ufficio di Presidenza Regionale;
b) vigila sull’applicazione nell’ambito della Regione dei deliberati del
Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale;
c) è responsabile dell’attività associativa nel territorio regionale; ogni
iniziativa esorbitante dal territorio regionale deve essere autorizzata
preventivamente dalla Direzione Nazionale;
d) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività
svolta ed il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, ed entro il
30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica ed il
bilancio preventivo dell’esercizio successivo;
e) nomina l’Istituto Cassiere regionale;
f) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS in seno a tutti gli Organismi e
Commissioni di competenza degli Organi regionali ed indica alla
Direzione Nazionale una terna di nomi per la designazione di
rappresentanti dell’Unione in organismi che operano nella regione, la
cui nomina è di competenza degli Organi nazionali;
g) nomina i rappresentanti regionali nei Comitati Nazionali e costituisce
i Comitati Regionali deliberati dal Consiglio Nazionale e dalla
Direzione Nazionale;
h) può esercitare, ove ne ravvisi l’opportunità, il controllo contabile
amministrativo sulle Sezioni Provinciali;
i) nomina il Commissario Straordinario presso le Sezioni Provinciali;
j) nomina il Commissario ad acta presso le Sezioni Provinciali;
k) vota la sfiducia al Presidente e al Vice Presidente, che devono essere
soci effettivi, e al Consigliere Delegato e agli eventuali altri due
componenti dell’Ufficio di Presidenza, su proposta di almeno un
terzo e a maggioranza dei componenti;
l) elegge tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio
Regionale dei Sindaci;
m) può costituire Consigli di Amministrazione Comitati e gestioni
speciali per la gestione di specifiche attività dell’Unione a livello
regionale;
n) stabilisce le norme attinenti al funzionamento delle strutture di cui
alla lettera m);
o) delibera l’assunzione del personale dipendente dal Consiglio
medesimo;
p) propone al Consiglio Nazionale la costituzione e la soppressione
delle Sezioni Provinciali nell’ambito del territorio di propria
competenza.
q) Autorizza l’accettazione di lasciti e donazioni destinati al Consiglio
Regionale.
ART. 36 (S)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE
1. L’Ufficio di Presidenza è l’organo esecutivo del Consiglio Regionale e
collabora con il Presidente.
ART. 37 (S)
ENTRATE REGIONALI
1. Le entrate regionali sono costituite:
a) dai contributi delle Sezioni Provinciali secondo le modalità
deliberate dal Consiglio Regionale;
b) dalla quota sociale nella parte di competenza;
c) dai contributi disposti dagli Organi centrali dell’Unione;
d) dai contributi dell’ente Regione o di altri enti;
e) da oblazioni e contributi di privati;
f) dai proventi di iniziative concordate con i Consigli delle Sezioni
Provinciali;
g) da ogni altra entrata.
TITOLO XV
DELLA SEZIONE PROVINCIALE
ART. 38 (S)
ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE PROVINCIALE
1. La Sezione Provinciale è il nucleo organizzativo fondamentale
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS.
2. Essa ha autonomia di iniziativa, nel proprio ambito territoriale, per
l’attuazione delle finalità associative.
3. Gli Organi della Sezione Provinciale hanno sede nel Comune capoluogo
della provincia.
ART. 39 (S)
L’ASSEMBLEA DELLA SEZIONE PROVINCIALE
1. L’Assemblea dei soci della Sezione Provinciale si riunisce in via
ordinaria una volta l’anno entro il 30 aprile e, in via straordinaria:
a) per eleggere il Consiglio della Sezione Provinciale vacante;
b) per eleggere i delegati al Congresso straordinario;
c) quando il Consiglio della Sezione Provinciale lo ritenga
necessario;
d) quando 1/10 dei soci effettivi regolarmente iscritti alla Sezione ne
faccia richiesta scritta.
2. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea i soci iscritti ed in regola con
il pagamento della quota associativa alla data di svolgimento della
stessa.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione Provinciale.
4. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà
più uno dei soci effettivi, in seconda convocazione qualunque sia il
numero degli intervenuti
ART. 40 (S)
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L’Assemblea dei soci:
a) elegge a scrutinio palese il Presidente e il Vice Presidente
dell’Assemblea, tre questori vedenti e non meno di cinque
scrutinatori di cui due non vedenti;
b) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività
svolta ed il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
c) approva entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione
programmatica ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;
d) elegge il Consiglio della Sezione Provinciale;
e) vota la sfiducia al Consiglio della Sezione Provinciale su mozione
proposta da almeno un decimo degli aventi titolo a partecipare
all’Assemblea. L’approvazione della mozione da parte di almeno 2/3
dei presenti comporta la decadenza automatica del Consiglio della
Sezione Provinciale;
f) elegge i delegati al Congresso;
g) elegge i componenti del Consiglio Regionale.
h) L’assemblea dei soci vota la sfiducia al consigliere regionale su
mozione proposta da almeno 1/10 degli aventi titolo a partecipare
all’assemblea. L’approvazione della mozione da parte di almeno 2/3
dei presenti comporta la decadenza automatica del consigliere
regionale.
ART. 41 (S)
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE
1. Il Presidente della Sezione Provinciale è il rappresentante legale
dell’Unione nell’ambito provinciale, ed ha la direzione dell’attività
associativa svolta in tale ambito.
2. Il Presidente della Sezione Provinciale inoltre:
a) convoca e presiede il Consiglio della Sezione Provinciale e l’Ufficio
di Presidenza;
b) dà esecuzione ai deliberati del Consiglio della Sezione Provinciale;
c) firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti il
Consiglio della Sezione Provinciale, esclusi gli atti di cui alla lettera
m) dell’articolo 22.
d) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del
Consiglio della Sezione Provinciale. Provvede autonomamente a
resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi,
cautelari e possessori, informandone il Consiglio della Sezione
Provinciale nella prima riunione utile.
e) Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del
Consiglio della Sezione Provinciale da sottoporre alla ratifica del
Consiglio stesso nella prima riunione utile.
3. Il Vice Presidente della Sezione Provinciale sostituisce il Presidente della
Sezione Provinciale in caso di assenza o impedimento.
ART. 42 (S)
IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE PROVINCIALE
1. Il Consiglio della Sezione Provinciale compreso il Presidente è
costituito da:
– cinque consiglieri per la Sezione Provinciale di Aosta;
– sette consiglieri per le sezioni fino a 500 soci effettivi;
– nove consiglieri per le sezioni fino a 1500 soci effettivi;
– undici consiglieri per le sezioni fino a 2500 soci effettivi;
– tredici consiglieri per le sezioni oltre i 2500 soci effettivi.
2. Per il computo dei soci si considerano le iscrizioni in regola con la quota
associativa dell’anno precedente.
3. Almeno i 2/3 dei consiglieri devono essere soci effettivi.
4. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all’anno e, in
via straordinaria, quando:
a) il Presidente lo ritenga necessario;
b) ne sia fatta richiesta dalla Direzione Nazionale o dal Consiglio
Regionale;
c) ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.
ART. 43 (S)
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELLA SEZIONE
PROVINCIALE
1. Il Consiglio della Sezione Provinciale:
a) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il
Consigliere Delegato e, nelle Sezioni con almeno 11 Consiglieri altri
due componenti, che, unitamente al Presidente, costituiscono
l’Ufficio di Presidenza della Sezione; il Presidente e il Vice
Presidente sono eletti fra i soci effettivi;
b) è responsabile dell’attività associativa della Sezione e promuove
ogni iniziativa in favore dei ciechi e degli ipovedenti nell’ambito del
proprio territorio; ogni iniziativa esorbitante dal territorio sezionale
deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Regionale o
dalla Direzione Nazionale, a seconda delle rispettive competenze;
c) predispone annualmente la relazione sull’attività svolta e la relazione
programmatica;
d) predispone il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo;
e) nomina l’Istituto Cassiere;
f) designa, nomina, e revoca i rappresentanti dell’Unione in seno agli
organismi e Commissioni di competenza degli Organi provinciali.
Indica al Consiglio Regionale una terna di nomi per la designazione
di rappresentanti dell’Unione in organismi che operano nella
provincia, la cui nomina è di competenza degli Organi regionali;
g) revoca il mandato al Presidente, al Vice Presidente e al Consigliere
Delegato su proposta di almeno 1/3 ed a maggioranza dei
componenti.
h) delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo
esame;
i) delibera sull’istituzione, e sulla soppressione delle rappresentanze
zonali e nomina propri referenti comunali;
j) può costituire Consigli di Amministrazione, Comitati e gestioni
speciali, per la gestione di specifiche attività;
k) stabilisce le norme per il funzionamento delle strutture di cui alla
lettera j);
l) delibera su ogni argomento che non sia espressamente riservato alla
competenza dell’Assemblea;
m) delibera l’assunzione del personale dipendente dalla Sezione.
n) elegge tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio
Sezionale dei Sindaci.
o) Autorizza l’accettazione di lasciti e donazioni destinati alla Sezione
provinciale.
p) I gruppi giovanili sono costituiti dai soci effettivi fino al compimento
del 35° anno di età.
ART. 44 (S)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA SEZIONE PROVINCIALE
1. L’Ufficio di Presidenza è l’organo esecutivo del Consiglio della Sezione
Provinciale e collabora con il Presidente.
ART. 45 (S)
ENTRATE DELLA SEZIONE PROVINCIALE
1. Le entrate della Sezione Provinciale sono costituite:
a) dalle quote sociali per la parte di competenza e da altri contributi di
soci;
b) da contributi di Enti Locali e di altri Enti Pubblici e Privati;
c) da proventi di iniziative organizzate dal Consiglio della Sezione
Provinciale;
d) da donazioni e contributi di privati;
e) da contributi degli Organi centrali e regionali dell’Unione;
f) da ogni altra entrata.
TITOLO XVI
DELLA RAPPRESENTANZA ZONALE
ART. 46 (S)
LA RAPPRESENTANZA ZONALE
1. La Rappresentanza zonale cura, su direttive del Consiglio della Sezione
Provinciale territorialmente competente, tutte le attività associative
nell’ambito del territorio in cui opera.
2. Essa è affidata a una Rappresentanza Collegiale la quale elegge un
proprio Coordinatore.
TITOLO XVII
DEGLI ORGANI CONSULTIVI
ART. 47 (S)
L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI
1. L’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti è composta dai Consiglieri
Nazionali e dai Presidenti Sezionali o loro delegati e si riunisce almeno
una volta l’anno.
2. L’Assemblea esprime pareri in ordine agli indirizzi generali della politica
associativa.
ART. 48 (S)
L’ASSEMBLEA REGIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI
1. L’Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti è composta dal Consiglio
Regionale e dai Consigli delle Sezioni Provinciali presenti sul territorio
regionale e si riunisce almeno una volta l’anno.
2. L’Assemblea esprime pareri in ordine agli indirizzi generali della politica
associativa in ambito regionale.
TITOLO XVIII
DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI
ART. 49 (S)
DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
1. Gli Organi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS
restano in carica cinque anni.
2. Gli Organi Regionali e Provinciali si rinnovano nelle Assemblee
Precongressuali.
3. I loro componenti sono rieleggibili.
4. I componenti di qualsiasi organo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti-ONLUS che compiano tre assenze consecutive
ingiustificate dalle sedute dell’organo cui appartengono decadono
automaticamente dalla carica associativa ricoperta.
ART. 50 (S)
INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI CARICHE
1. Il Presidente Nazionale ed i componenti la Direzione Nazionale non
possono ricoprire alcuna altra carica elettiva nell’Unione. I Consiglieri
Nazionali, eletti dal Congresso, non possono ricoprire la carica di
Presidente Regionale. I componenti dei Collegi dei Sindaci Nazionale,
Regionali e Provinciali ed i componenti del Collegio Nazionale dei
Probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica nell’Unione.
2. La carica di dirigente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-
ONLUS è incompatibile con quella di dirigente di altre associazioni di e
per ciechi qualora le stesse operino contro l’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti-ONLUS. Parimenti la qualità di socio dell’Unione è
incompatibile con quella di socio di tali associazioni.
3. La carica di dirigente dell’Unione è, altresì, incompatibile con rapporti di
lavoro a carattere continuativo con l’Unione e con gli enti nei cui
confronti l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS eserciti
poteri di gestione e di controllo.
4. La carica di dirigente dell’Unione è altresì incompatibile con rapporti di
collaborazione professionale con l’Unione e con gli enti nei cui confronti
l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus eserciti poteri di
gestione e di controllo nel territorio di propria competenza.
5. La carica di Presidente Regionale, il quale viene eletto tra i consiglieri
regionali di cui all’art. 34 lettera b), è incompatibile con la carica di
Presidente della Sezione Provinciale.
6. I dirigenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus che
vengono eletti o nominati a cariche politiche, sono sospesi dalle funzioni
attinenti il ruolo rivestito fino alla cessazione dell’incarico politico cui
sono chiamati.
7. Il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i Presidenti Regionali, i
Presidenti delle Sezioni Provinciali non possono ricoprire la medesima
carica per più di tre mandati consecutivi. Tale disposizione si applica ai
mandati successivi al 9.10.1999, data di entrata in vigore dello Statuto
approvato dal XIX Congresso Nazionale.
ART. 51 (S)
VOTAZIONI ED ELEZIONI
1. Le votazioni nell’ambito degli Organi, avvengono, di norma, in modo
palese; le votazioni per le elezioni delle cariche sociali o riguardanti
questioni personali si tengono a scrutinio segreto.
2. Le votazioni sono valide quando è presente la metà più uno dei
componenti l’organo, salvo quanto disposto per le Assemblee Sezionali.
3. È approvata la delibera che abbia riportato la maggioranza dei voti, salvo
quanto diversamente disposto dal presente Statuto. In caso di parità di
voti, il voto del Presidente è dirimente.
4. Se si tratta di elezioni, risulta eletto il candidato che abbia riportato il
maggior numero di voti, salvo quanto diversamente disposto dal presente
Statuto. In caso di parità, risulta eletto il più anziano per appartenenza
continuativa all’Unione; in caso di ulteriore parità, risulta eletto il più
anziano di età.
5. In caso di dimissioni, o di vacanza comunque determinata negli Organi
dell’Unione, si ha la sostituzione con il subentro dei non eletti che hanno
avuto il maggior numero di voti fino a sostituire 1/3 dei componenti
l’organo inizialmente eletti.
6. Per l’elezione a tutte le cariche associative, fatta eccezione per il
Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso e per la
Direzione Nazionale, le candidature sono di norma formalizzate mediante
la presentazione e la sottoscrizione di liste.
7. Qualora non sia presentata alcuna lista, le candidature devono essere
presentate ed accettate per iscritto prima dell’inizio delle operazioni di
voto. In tale caso le preferenze espresse non possono superare il numero
di componenti l’organo da eleggere. Per l’elezione del Consiglio
Nazionale potrà essere espresso un numero di preferenze fino ai 2/3 dei
componenti l’organo da eleggere, arrotondato per difetto.
8. Qualora sia stata presentata una sola lista, è data la facoltà di presentare
candidature al di fuori della lista. Tali candidature devono essere
presentate ed accettate per iscritto prima dell’inizio delle operazioni di
voto. Nel caso di presentazione di una o più liste, il solo voto di lista
comporta l’attribuzione di un voto di preferenza a tutti i candidati della
lista. L’espressione di voti di preferenza oltre a quello di lista comporta la
sola attribuzione delle preferenze espresse ai candidati della lista e non
all’intera lista.
9. Lo spoglio dei voti sarà effettuato da un collegio di scrutinatori composto
da almeno cinque membri, di cui almeno due non vedenti.
10. I seggi vengono ripartiti con il metodo maggioritario nel modo seguente:
a) nel caso di presentazione di due liste, i seggi vengono ripartiti
proporzionalmente ai voti, ma con riserva di un minimo dei due terzi
dei seggi per la lista maggioritaria;
b) nel caso di presentazione di più di due liste, i seggi vengono ripartiti
proporzionalmente in base ai voti ottenuti da ciascuna lista; alla lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti è comunque riservata la
metà più uno dei seggi. In tale ultima ipotesi i seggi restanti sono
ripartiti fra le altre liste proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna
lista.
ART. 52 (S)
CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
1. Le liste per le elezioni associative devono essere presentate:
– per le sezioni fino a 250 soci da almeno 10 soci effettivi;
– per le sezioni fino a 500 soci da almeno 15 soci effettivi;
– per le sezioni fino a 1500 soci da almeno 20 soci effettivi;
– per le sezioni fino a 2500 soci da almeno 30 soci effettivi;
– per le sezioni oltre i 2500 soci da almeno 50 soci effettivi;
– per le altre elezioni almeno dall’8% della componente elettorale.
2. Il numero di candidati di una lista non può superare il numero dei
componenti l’organo da eleggere, né essere inferiore ai 2/3 del medesimo
organo.
3. I candidati devono essere di entrambi i sessi e, comunque, nelle liste deve
essere garantita la presenza di almeno 1/3 dei componenti di ciascuno dei
due sessi.
4. Il Consiglio Nazionale, con apposito Regolamento, disciplinerà le
modalità di presentazione delle liste e la determinazione delle ulteriori
norme elettorali.
ART. 53(S)
I RICORSI GERARCHICI
1. I ricorsi gerarchici sono così disciplinati:
a) avverso gli atti delle Sezioni Provinciali il ricorso va presentato ai
Consigli Regionali che decidono in primo grado ed alla Direzione
Nazionale che decide in secondo grado;
b) avverso gli atti dei Consigli Regionali il ricorso va presentato alla
Direzione Nazionale che decide in primo grado ed al Consiglio
Nazionale che decide in secondo grado;
c) avverso gli atti della Direzione Nazionale il ricorso va presentato al
Consiglio Nazionale.
2. Le decisioni adottate in secondo grado e quelle comunque adottate dal
Consiglio Nazionale sono inappellabili.
3. I termini per la presentazione e l’esame dei ricorsi sono disciplinati dal
Regolamento Generale.
ART.54 (S)
RIUNIONI APERTE
1. Le riunioni dei Consigli delle Sezioni Provinciali, Regionali e Nazionale
sono aperte ai soci nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.
TITOLO XIX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART.55 (S)
MODIFICHE DELLO STATUTO
1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte:
a) dalla Direzione Nazionale;
b) dal Consiglio Nazionale;\
c) dai Consigli Regionali;
d) dai Consigli delle Sezioni Provinciali;
e) da almeno dieci congressisti.
2. Tutte le proposte di modifica dello Statuto, eccettuate quelle di cui alle
precedenti lettere a) ed e), devono pervenire alla Direzione Nazionale
almeno due mesi prima della data di inizio del Congresso. Le proposte
dei congressisti devono pervenire al Presidente del Congresso entro il
termine di 24 ore dall’apertura del Congresso medesimo.
3. La Commissione congressuale per le modifiche statutarie coordina le
proposte, delibera sulla loro ammissibilità e le sottopone al Congresso.
ART. 56 (S)
LE SEZIONI INTERCOMUNALI
1. Le Sezioni Intercomunali esistenti alla data di approvazione del presente
Statuto sono conservate.
ART. 57 (S)
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI
1. Lo scioglimento dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus
può essere deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza dei
2/3 degli aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS sarà devoluto, con le
modalità che saranno previste nell’atto di scioglimento, ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla
legge.
3. Durante la vita dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus è
fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la
destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate ad altra Onlus, facente parte, per legge, statuto o regolamento,
della medesima ed unitaria struttura.
4. Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso,
distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli Organi amministrativi e di
controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione e
ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai
loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi
direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a
condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni
economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli Organi amministrativi e di
controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso
massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1994, n. 645 e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239,
convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive
modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di
ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori
del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di
lavoro per le medesime qualifiche.
ART. 58 (S)
VIGENZA DELLO STATUTO
1. Le norme innovative del presente Statuto, saranno applicate nel momento
in cui le situazioni ivi previste si verificheranno.”

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